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Gentile Collaboratore (Vendor),

a partire dal 01 gennaio 2010 sono state introdotte nuove regole che interessano tutti i soggetti che emettono fatture all’interno dell’Unione Europea.

Per ottemperare alle nuove normative, tutti i traduttori titolari di partita iva nel loro paese di residenza, devono OBBLIGATORIAMENTE indicarlo nelle fatture emesse.

I traduttori che invece NON sono titolari di partita IVA nel loro paese di residenza, NON potranno emettere fatture ma semplici RICEVUTE.

Le ricordiamo di emettere un’UNICA FATTURA o RICEVUTA riepilogativa di tutti i lavori da lei svolti nell’arco di un MESE e di volerla DATARE all’inizio del MESE SUCCESSIVO. Questo ci consentirà di avere il tempo di verificarla attentamente.

Ciò non comporta alcuna variazione nei termini di pagamento, che sarà eseguito come sempre puntualmente a 90 giorni fine mese dalla consegna dei lavori.
Ad esempio: per il lavori del mese di gennaio lei emetterà un’unica fattura datata FEBBRAIO e il pagamento avverrà a fine APRILE.

Le sue fatture, appena pronte, ci devono essere immediatamente inviate all’indirizzo: amministrazione@agostiniassociati.com

Amministrazione
Agostini & Associati S.r.l.

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